Art. 18.

      1. Dopo l'articolo 15 della legge n. 266 del 1991, è inserito il seguente:

      «Art. 15-bis. - (Centri di servizio per il volontariato). - 1. I centri di servizio per il volontariato, di cui al comma 1 dell'articolo

 

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15, hanno la funzione di sostenere e di qualificare l'attività delle organizzazioni di volontariato, iscritte nei registri di cui agli articoli 5-bis e 6, attraverso la erogazione di servizi di:

          a) formazione;

          b) informazione e documentazione;

          c) collaborazione alla promozione di nuove iniziative di volontariato e consolidamento delle iniziative già in atto;

          d) consulenza tecnica, fiscale e amministrativa;

          e) sostegno alla progettazione, all'avvio e alla realizzazione di specifiche attività e progetti delle organizzazioni di volontariato.

      2. I centri di servizio di cui al comma 1 redigono bilanci preventivi e consultivi e li trasmettono al comitato di gestione competente per territorio e all'Osservatorio.
      3. Al fine di riequilibrare le risorse a disposizione in ciascun ambito regionale, presso il Ministero della solidarietà sociale è istituito il fondo di perequazione nazionale, alimentato da un quinto dei fondi di cui al comma 1 dell'articolo 15.
      4. Con il decreto di cui al comma 3 dell'articolo 15 sono altresì stabilite le modalità di attuazione delle norme di cui al comma 3 del presente articolo».